Era il 5 agosto 1981. Una sola riga. La legge 442 aboliva gli articoli 544 (matrimonio riparatore), 587 (delitto d’onore) e 592 (abbandono di un neonato per causa d’onore) del codice penale. In particolare l’articolo 587 così stabiliva: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.
Era il cosiddetto “delitto d’onore”. Cioè la legge prevedeva una pena ridotta a chi uccidesse la moglie o il marito, la figlia o la sorella per difendere il proprio onore o quello della famiglia. E lo stato d’ira necessario a far scattare l’esimente era sempre presunto dal giudice. In pratica il codice penale, quindi lo Stato italiano, dava rilevanza legale al concetto di onore per punire un omicidio con una pena molto più bassa dei 21 anni minimi di carcere previsti.
Già il Codice Zanardelli del 1889, così chiamato dall’allora Ministro di giustizia Giuseppe Zanardelli, prevedeva all’articolo 377: “Per i delitti preveduti nei capi precedenti, se il fatto sia commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del coniuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell’atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e detenzione da uno a cinque anni”.
L’onore è un concetto complesso da definire. È il risultato di un insieme giuridico di norme costituzionali, penali, processuali, internazionali, materiali e di un insieme sociale che muta nel tempo, quella che i giuristi di Roma antica definivano “opinio iuris ac necessitatis”, cioè la convinzione di sottostare a un comando giuridico che in realtà è soltanto una convenzione sociale. In questo senso l’onore che giustificava il relativo delitto va inteso come reputazione, stima e considerazione di cui si gode presso l’ambiente sociale che si frequenta. Insomma, il paese è piccolo e la gente mormora; l’assoluta preponderanza sociale di questo mormorio legittimò il delitto d’onore.
Fu determinante per l’abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore la vicenda di Franca Viola. Il 26 dicembre 1965 ad Alcamo (Trapani) una ragazza di 17 anni viene rapita. I sequestratori sono il suo ex fidanzato Pippo Melodia e alcuni suoi amici. La giovanissima Franca Viola viene violentata e tenuta in segregazione per 8 giorni. Sembra il copione già scritto del matrimonio riparatore, cui gli stessi genitori della giovane danno il loro consenso. Il 2 gennaio 1966 la polizia irrompe nel casolare del sequestro, arresta Melodia e i suoi complici liberando Franca Viola. Questa ragazza coraggio dirà al processo: “Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”.